Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'erronea qualificazione giuridica dei reati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il ricorso patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis c.p.p., non permette di contestare l'esistenza stessa del fatto di reato, ma solo la sua corretta classificazione giuridica o l'illegalità della pena. La doglianza dell'imputato, mascherata da vizio di diritto, mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
Continua »