Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, ha richiesto allo Stato il pagamento delle proprie competenze dopo aver tentato inutilmente di recuperare il credito dal cliente. Il legale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, notificato il precetto e tentato due pignoramenti mobiliari, falliti perché l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa. La Corte d'Appello ha negato il pagamento, ritenendo insufficienti i tentativi di recupero. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del legale, stabilendo che per ottenere il compenso difensore d'ufficio a carico dello Stato non serve dimostrare l'assoluta povertà del debitore. È sufficiente dimostrare un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, anche se questo si è concluso negativamente per cause non imputabili al professionista, come la porta chiusa del domicilio.
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