Un imputato ricorre in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione sulle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o motivazionali manifesti.
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