L'Amministrazione Finanziaria ha negato la deduzione dei costi carburante a una società di trasporti per la mancata compilazione delle apposite schede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che per gli autotrasportatori per conto terzi, a partire dal 2006, vige un'esenzione dall'obbligo delle schede. Pertanto, la prova dell'acquisto e la conseguente deducibilità del costo possono essere fornite anche tramite fatture, come avvenuto nel caso specifico relativo all'anno d'imposta 2010.
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