La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un detenuto condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il quale richiedeva l'accesso ai benefici penitenziari come l'affidamento in prova e la semilibertà. Nonostante la riforma introdotta dal D.L. 162/2022, che ha modificato il regime dei reati ostativi, il ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'impossibilità di risarcire il danno né ha fornito elementi concreti per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La decisione ribadisce che la mera presentazione della dichiarazione ISEE non è sufficiente a dimostrare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, rendendo l'istanza priva dei requisiti necessari per l'istruttoria.
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