La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12906/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che la mancata elezione di domicilio contestuale all'atto di appello ne causa l'inammissibilità. La Suprema Corte ha ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, chiarendo che la precedente elezione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio non è sufficiente. La decisione sottolinea la volontà del legislatore di assicurare una partecipazione consapevole dell'imputato al processo di impugnazione.
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