L'Imputato, condannato per violazione della sorveglianza speciale, concorda in secondo grado una pena di otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica personale del decreto di citazione, eseguita solo presso il difensore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi nullità precedente, inclusa l'omessa notifica, salvo quelle relative al consenso stesso. Inoltre, l'imputato era a conoscenza del processo. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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