La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità di un appello, stabilendo un principio chiave sull'elezione di domicilio appello. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., la dichiarazione di domicilio non deve essere necessariamente depositata contestualmente o allegata all'atto di impugnazione. È sufficiente che sia depositata in un momento temporalmente prossimo, anche antecedente, purché logicamente collegata all'impugnazione. Questa decisione contrasta l'eccessivo formalismo e tutela il diritto di difesa.
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