L'Imputato, un uomo senza fissa dimora condannato per evasione, ha impugnato la sentenza lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. L'Imputato aveva eletto domicilio presso un indirizzo generico senza indicare il nome del domiciliatario. Di conseguenza, l'ufficiale giudiziario ha eseguito la notifica al difensore di fiducia, il quale ha rifiutato l'atto ritenendo impossibile rintracciare il cliente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di elezione di domicilio incompleta o inidonea, la notifica al difensore di fiducia è pienamente valida e obbligatoria. Il legale non può rifiutare la consegna dell'atto, poiché tale modalità assistenziale è prevista dalla legge per garantire la prosecuzione del processo. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali oltre a una sanzione pecuniaria.
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