La Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di prova relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti in ambito IVA. Il caso riguarda un contribuente che aveva utilizzato fatture emesse da un soggetto terzo, pur ritirando la merce direttamente dal fornitore effettivo. La Corte ha stabilito che tale condotta dimostra la consapevolezza della frode, rendendo l'IVA indetraibile. Inoltre, è stato accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria sulla riduzione delle sanzioni, poiché il giudice di merito non aveva adeguatamente motivato la sproporzione tra il tributo evaso e la sanzione irrogata, non essendo sufficiente la sola regolarità contabile per giustificare uno sconto sanzionatorio.
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