Un automobilista tampona violentemente un'altra vettura lungo una strada statale. Dopo l'impatto, il conducente si ferma pochi istanti ma riparte a forte velocità, ignorando l'altro guidatore che nel frattempo scende dal mezzo per avvicinarsi a piedi. I Carabinieri risalgono al responsabile grazie alla targa rimasta a terra. L'imputato sostiene di non aver commesso il reato perché la vittima camminava normalmente, eccependo inoltre una crisi di panico e chiedendo la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione e conferma la condanna: per integrare l'omissione di soccorso stradale e la fuga è sufficiente la mera probabilità che l'incidente abbia causato danni fisici, mentre la fuga pericolosa esclude qualsiasi lieve entità.
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