La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un amministratore che ha distratto fondi tramite finanziamenti infruttiferi a una società partecipata e la stipula di polizze assicurative personali. La sentenza chiarisce che, nei gruppi societari, non basta allegare l'appartenenza al gruppo per giustificare spostamenti di denaro, ma occorre dimostrare concretamente i vantaggi compensativi per la società depauperata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché basato su censure generiche e sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
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