Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali del 1998, eccependo l'avvenuta prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso, rilevando che la richiesta di rateizzazione debiti contributivi presentata nel 2010, unitamente a un pagamento parziale, ha interrotto il decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, stabilendo che l'istanza di dilazione costituisce un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., purché sia un atto volontario e consapevole. Il ricorso è stato rigettato poiché la condotta della debitrice ha manifestato in modo univoco la volontà di ammettere l'esistenza della pretesa creditoria dell'ente previdenziale.
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