La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei diritti dei terzi in buona fede. In un caso riguardante un immobile venduto e successivamente confiscato all'acquirente, la Corte ha affermato che la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, se anteriore alla confisca di prevenzione, prevale su quest'ultima. Di conseguenza, il bene deve essere restituito al venditore originario, poiché la sua azione legale, resa pubblica con la trascrizione, ha un effetto "prenotativo" che rende la successiva confisca inefficace nei suoi confronti. Viene così superata l'idea che la confisca sia sempre un acquisto a titolo originario che estingue ogni diritto preesistente.
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