Il Vettore ha richiesto al Destinatario il pagamento dei servizi di trasporto eseguiti. Il Destinatario ha rifiutato il pagamento, sostenendo che l'accordo originario tra il Vettore e il Committente escludeva la sua responsabilità. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta del Vettore basandosi solo sulle prassi di fatturazione interne tra Vettore e Committente. La Cassazione ha accolto il ricorso del Vettore, stabilendo che, con la consegna della merce, il Destinatario subentra automaticamente nell'obbligo di pagare il corrispettivo del contratto di trasporto. Eventuali deroghe a questo principio richiedono un accordo espresso che coinvolga anche il Destinatario, non essendo sufficienti i soli accordi o le prassi di fatturazione tra Vettore e Committente.
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