L'Imputato, condannato per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti, aveva stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame sulla responsabilità penale per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la parte rinuncia ai motivi sull'imputazione mediante concordato in appello, il giudice non deve motivare sulla diversa qualificazione giuridica del reato o sul mancato proscioglimento. La cognizione del giudice resta infatti limitata ai soli punti oggetto dell'accordo sulla pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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