L'Imputato, accusato di lesioni personali aggravate, ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello, tranne quelli sulla sanzione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'accordo limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. Di conseguenza, la Corte d'appello non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio, poiché la rinuncia ai motivi di impugnazione restringe l'oggetto del giudizio. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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