La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancanza di motivazione circa il mancato proscioglimento d'ufficio a seguito di un **concordato in appello**. Secondo i giudici di legittimità, quando le parti raggiungono un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato rinuncia implicitamente ai motivi di merito. Di conseguenza, il giudice non è tenuto a motivare l'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo stesso.
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