La Corte di Cassazione ha stabilito che l'eccezione di incompetenza territoriale, per essere valida, deve contestare tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge. In un caso di diffamazione, i convenuti avevano indicato due fori alternativi ma ne avevano omesso un terzo. La Corte ha ritenuto l'eccezione incompleta e, quindi, inefficace, confermando la competenza del giudice originariamente adito. La decisione sottolinea che l'onere della contestazione completa spetta al convenuto e che il vizio può essere rilevato d'ufficio.
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