Una condomina impugna la delibera di approvazione del rendiconto per una spesa a suo carico, decisa anni prima. La Cassazione respinge il ricorso, chiarendo che l'impugnazione della delibera condominiale andava fatta contro il provvedimento originario entro 30 giorni, trattandosi di delibera annullabile e non nulla. Si ribadisce la differenza tra nullità e annullabilità e i limiti del diritto di accesso ai documenti.
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