Un uomo ha aggredito violentemente un conoscente durante una lite. Nonostante un iniziale scontro reciproco, l'aggressore ha continuato a colpire con calci e pugni la controparte anche quando quest'ultima era già caduta a terra priva di difese, procurandole gravi fratture al volto e alla mano. Nei gradi di giudizio, l'imputato ha invocato l'eccesso colposo in legittima difesa e la provocazione, contestando inoltre l'obbligo di pagare una provvisionale economica per ottenere la sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile: la prosecuzione dell'attacco su una persona ormai inoffensiva manifesta una chiara volontà lesiva e sproporzionata. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali, una sanzione pecuniaria e le spese legali della parte offesa.
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