La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13822/2025, ha chiarito i confini della prova in materia di fatture soggettivamente inesistenti. Il caso riguardava una società edile che si era vista contestare l'uso di fatture emesse da una presunta società 'cartiera'. Sebbene la Commissione Tributaria Regionale avesse dato ragione al contribuente, valorizzando la documentazione prodotta (DURC, contratti), la Cassazione ha annullato la decisione. Il giudice di merito, infatti, aveva omesso di considerare gli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione Finanziaria (assenza di sede, utenze, etc.) che indicavano la natura fittizia del fornitore, ribadendo che la valutazione della buona fede del contribuente deve basarsi su tutti gli elementi disponibili.
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