La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una ex coordinatrice di un'associazione sindacale, condannata al risarcimento di 40.000 euro per non aver giustificato le spese e restituito una carta bancomat dopo la revoca del suo incarico. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità dell'associato, ai sensi dell'art. 22 c.c., sussiste indipendentemente dai tentativi di rendicontazione tardivi e successivi alla cessazione del mandato. La decisione sottolinea che l'azione di responsabilità è distinta e prevalente rispetto alle procedure interne dell'associazione quando vengono violati i doveri di diligenza e correttezza.
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