Una società committente ha citato in giudizio il proprio architetto, direttore dei lavori, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da vizi in un'opera di ristrutturazione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, basandosi sulle conclusioni di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che attribuiva i difetti alla 'natura dei materiali' e a 'soluzioni costruttive' non imputabili al professionista. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso della società, confermando la decisione d'appello e chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla cosiddetta 'doppia conforme'. La responsabilità del progettista è stata quindi esclusa.
Continua »