La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'impresa contro un avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti. L'accertamento si basava sull'utilizzo di fatture emesse da una società cartiera. La Corte ha stabilito che, di fronte a prove della natura fittizia del fornitore, le prove documentali formali (fatture, bonifici, documenti di trasporto) presentate dal contribuente non sono sufficienti per dimostrare la propria buona fede e l'effettiva realizzazione dell'operazione. È necessario fornire prove concrete e sostanziali, che in questo caso mancavano.
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