A seguito della morte di un uomo, i suoi eredi hanno agito in giudizio contro la compagna del defunto per ottenere la restituzione di ingenti somme di denaro trasferite tramite bonifico. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che un bonifico di importo non modico, effettuato per spirito di liberalità, costituisce una donazione diretta. Tale atto, per essere valido, necessita della forma dell'atto pubblico, altrimenti è nullo e le somme devono essere restituite alla massa ereditaria. La Corte ha escluso che tali trasferimenti potessero essere considerati adempimento di un'obbligazione naturale.
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