La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro l'annullamento di un preavviso di fermo amministrativo. Il giudice di merito aveva dichiarato nulla la notifica dell'accertamento presupposto, ritenendo che il domicilio fiscale non coincidesse con la residenza anagrafica. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice d'appello ha omesso di esaminare un documento decisivo, ovvero la dichiarazione dei redditi, che provava la coincidenza tra i due indirizzi. Tale omissione configura un vizio di motivazione, rendendo necessaria la cassazione della sentenza per un nuovo esame dei fatti.
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