La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a un contenzioso per lavori edili e una richiesta di risarcimento per ingiuria. La questione centrale riguardava la validità della notifica dell'atto di citazione, effettuata presso la residenza anagrafica anziché al domicilio eletto nel contratto. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'elezione di domicilio in un contratto non ha carattere esclusivo, salvo espressa pattuizione. Pertanto, la notifica alla residenza anagrafica resta valida, soprattutto se la parte non ha adempiuto all'onere di comunicare il cambio di residenza.
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