Un professionista, dopo aver rinunciato a una domanda tempestiva di ammissione al passivo fallimentare, presenta una domanda tardiva per lo stesso credito chiedendone la prededuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato la domanda tardiva inammissibile, non per la mancanza di novità, ma a causa del 'giudicato endofallimentare' formatosi sullo stato passivo, reso esecutivo e non impugnato, che aveva già ammesso il credito originario. Questa decisione cristallizza la situazione e impedisce di rimettere in discussione lo stesso credito in una fase successiva del procedimento.
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