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Doloso Occultamento

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68 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Gestione Separata INPS: contributi e prescrizione al vaglio
Un avvocato ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale relativa ai contributi dell'anno 2009. Il professionista ha sostenuto l'avvenuta prescrizione del debito e l'assenza del requisito di abitualità per redditi inferiori alla soglia minima. I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione Separata INPS e hanno escluso la prescrizione, qualificando l'omessa compilazione del quadro RR come doloso occultamento del credito. La Suprema Corte di Cassazione, esaminando i motivi di ricorso e considerando la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale in materia di sanzioni previdenziali, ha disposto il rinvio della controversia alla sezione ordinaria per una decisione definitiva e approfondita sul caso.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è inganno
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a un lavoratore autonomo per l'anno 2011. La richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'Ente Previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata compilazione del quadro non costituisce un occultamento doloso, specie se il reddito complessivo è stato comunque dichiarato. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza originaria del pagamento e il debito è estinto. L'Ente Previdenziale perde il ricorso.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il professionista non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso se il reddito è stato comunque dichiarato, poiché l'ente può scoprirlo con i normali controlli. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a una Libera Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione per doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito, poiché il reddito era comunque verificabile tramite i controlli ordinari. L'ente previdenziale perde la causa.
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Prescrizione contributi INPS: quando si sospende?
Un professionista ha contestato un avviso di addebito eccependo la prescrizione contributi INPS per somme relative agli anni 2013-2015. Il Tribunale ha stabilito che la totale omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce un doloso occultamento del debito, sospendendo i termini prescrizionali fino alla scoperta dell'inadempimento da parte dell'ente previdenziale.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2010. Il professionista si è opposto, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali poiché erano decorsi più di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e il dolo del debitore. L'accertamento di tale condotta spetta solo ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Responsabilità professionale dell’avvocato: rassicurato ma perde
Il Cliente ha citato in giudizio il proprio legale chiedendo il risarcimento dei danni per la perdita di crediti commerciali, causata dalla totale inerzia del professionista che non aveva avviato le azioni legali concordate. L'avvocato si è difeso eccependo il decorso del termine di dieci anni per richiedere i danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Cliente, confermando che la responsabilità professionale dell'avvocato si prescrive entro dieci anni a partire dal momento oggettivo in cui il danno si è verificato (ossia quando i crediti originari si sono estinti), e non da quando il cliente ha scoperto l'omissione. Le rassicurazioni verbali del legale non costituiscono un occultamento doloso idoneo a sospendere il termine.
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Sospensione della prescrizione: l’INPS perde sul Quadro RR vuoto
Una professionista ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010, eccependo il decorso del tempo. La Corte d'appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a causare la sospensione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e il dolo del debitore. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione non scatta in automatico, ma richiede una specifica indagine del giudice di merito sulle reali intenzioni del professionista. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: il mistero del quadro RR
Una libera professionista si oppone all'addebito dell'INPS per contributi omessi nel 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. L'INPS sostiene che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisca doloso occultamento, sospendendo la prescrizione. La Corte d'Appello accoglie l'opposizione della professionista. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rileva che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata, rendendo potenzialmente tempestiva la richiesta dell'ente. Tuttavia, poiché l'INPS ha incentrato il ricorso solo sull'occultamento, la sesta sezione rimette la causa alla sezione ordinaria per chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio il corretto inizio della prescrizione. La decisione finale sulla prescrizione contributi previdenziali è quindi rimandata.
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Prescrizione contributi INPS: l’omissione del quadro RR inganna?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a una Professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale omissione sospendesse la prescrizione. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di particolare importanza nomofilattica, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla sezione ordinaria. La Corte dovrà chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la decorrenza del termine e se la mancata compilazione del quadro RR blocchi la prescrizione contributi INPS.
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Denuncia dei vizi nell’appalto: lavoro scadente o inganno?
L'Appaltatore ha eseguito lavori di ristrutturazione per un Condominio. Successivamente, sono emersi difetti come verniciatura opaca e scarsa idrorepellenza delle facciate. La Corte d'appello ha ritenuto che l'uso di materiali scadenti equivalesse a un doloso occultamento dei difetti, esonerando il Condominio dall'obbligo di denuncia tempestiva. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Appaltatore, stabilendo che la scelta di tecniche costruttive inadeguate che causano vizi futuri non equivale a nascondere un difetto già esistente. Di conseguenza, la denuncia dei vizi nell'appalto deve comunque rispettare i termini di legge a partire dal momento in cui i difetti si manifestano concretamente. La causa torna alla Corte d'appello per verificare la tempestività della contestazione.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
Un ingegnere ha contestato la richiesta di pagamento dell'INPS per l'iscrizione alla Gestione separata, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, sospendendo così i termini prescrizionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Doloso occultamento del debito contributivo: niente prescrizione
Un agricoltore ha impugnato l'avviso di addebito dell'INPS per contributi previdenziali non versati dal 2009 al 2015. L'interessato sosteneva che il credito relativo al 2009 fosse ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa comunicazione dell'inizio dell'attività autonoma e della titolarità dei terreni costituisce un doloso occultamento del debito contributivo. Tale comportamento fraudolento ha sospeso il decorso della prescrizione quinquennale fino al momento in cui l'agricoltore ha finalmente richiesto l'iscrizione all'ente previdenziale nel 2015. Di conseguenza, l'INPS ha legittimamente richiesto il pagamento dell'intero periodo, in quanto la prescrizione ha iniziato a decorrere solo dalla data della tardiva autodenuncia.
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Prescrizione dei contributi: il Quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2009. La professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, poiché la richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine considerando i differimenti di legge, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
Un professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi omessi relativi all'anno 2011, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva respinto l'eccezione, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso. Di conseguenza, la richiesta di pagamento, giunta oltre i cinque anni, è tardiva e il debito è estinto.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a un Libero Professionista. Quest'ultimo si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non fa scattare automaticamente l'occultamento doloso. Di conseguenza, il debito contributivo è stato dichiarato prescritto poiché il termine decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. L'Ente Previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi INPS: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito, essendo trascorso il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento intenzionale, soprattutto perché l'ente dispone di autonomi poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è confermata, poiché il primo atto interruttivo è stato notificato oltre i cinque anni dall'esigibilità del credito.
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