Il caso riguarda un cittadino condannato per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza, omettendo di indicare la titolarità di quote societarie e cariche di rappresentanza. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo, qualificando l'omissione come un errore colposo dovuto all'inattività delle società, e ha contestato il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore sull'obbligo di comunicazione non esclude la responsabilità penale. Inoltre, l'abrogazione della disciplina del Reddito di cittadinanza, disposta dalla legge di bilancio 2023 ma con effetto dal 2024, non cancella il reato commesso precedentemente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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