La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore condannato per il reato di Calunnia. Il Lavoratore aveva impugnato la sentenza di appello, contestando la ricostruzione dei fatti relativi a operazioni di polizia (perquisizione auto, test alcolimetrico, perquisizione domiciliare) e la mancata riapertura dell'istruttoria. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero mere doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'Appello fosse logica e completa. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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