La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva di un amministratore che aveva sottratto fondi alla società, poi fallita, attraverso diverse operazioni. Tra queste, l'auto-liquidazione di un compenso sproporzionato per un incarico esterno, l'uso di crediti della società per estinguere un debito personale e pagamenti per operazioni immobiliari fittizie o prive di garanzie. La sentenza chiarisce la distinzione tra distrazione e bancarotta preferenziale, sottolineando che la mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile qualifica l'atto come distrattivo e non come mero favoritismo verso un creditore. Viene ribadito che per la bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella dovuta.
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