La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando l'inammissibilità del suo appello. L'imputato, giudicato in assenza, non aveva fornito al suo difensore d'ufficio uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come richiesto dalla Riforma Cartabia (art. 581 c.p.p.). La Corte ha stabilito che tale requisito non viola né la Costituzione né le norme europee, rappresentando una scelta legislativa ragionevole volta a garantire che l'impugnazione sia una decisione personale e ponderata dell'imputato.
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