Due imputati, dopo aver ottenuto una riduzione della pena grazie a un 'concordato in appello' per reati legati agli stupefacenti, hanno tentato di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Lamentavano che il giudice non avesse considerato altri motivi di difesa. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiaro: dopo aver accettato un 'concordato in appello', non si possono contestare i punti oggetto dell'accordo. Il ricorso è possibile solo per vizi legati alla formazione della volontà di accordarsi o per pene palesemente illegali. In questo caso, il ricorso era generico e infondato, portando alla condanna degli imputati al pagamento delle spese.
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