Una società ha contestato un avviso di accertamento IVA, sostenendo che le sue vendite costituissero "operazioni triangolari" non imponibili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il contribuente non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare i requisiti sostanziali per l'esenzione fiscale. La Corte ha stabilito che la rivalutazione dei fatti e delle prove, già esaminati dai giudici di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, ribadendo il rigoroso onere della prova per le "operazioni triangolari".
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