Una scuola di sci ha citato in giudizio un'associazione sportiva per lezioni non pagate relative alle stagioni 2009-2011. L'associazione ha sostenuto di aver pagato, producendo ricevute del 2012. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di contestazione sull'imputazione del pagamento, spetta al creditore dimostrare l'esistenza di un debito diverso a cui attribuire la somma. Poiché la scuola di sci ha fornito tale prova tramite testimoni, il ricorso dell'associazione è stato respinto, confermando la sua condanna.
Continua »