La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva l'affidamento in prova. La misura alternativa alla detenzione è stata negata poiché il soggetto non aveva dimostrato pentimento né consapevolezza della gravità dei reati commessi (violazione degli obblighi di assistenza familiare, circonvenzione di incapace e coltivazione di stupefacenti). La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di sorveglianza, basata sull'assenza di una prognosi favorevole, era corretta e non illogica, rendendo le critiche del ricorrente mere doglianze di fatto, non ammissibili in sede di legittimità.
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