La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla natura generica e ripetitiva dei motivi addotti, considerati semplici doglianze già esaminate e respinte nel merito. Tale pronuncia ribadisce che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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