Due uomini vengono condannati per tentato furto aggravato dopo aver tagliato il tubo di un motorino per rubare la benzina. In Cassazione, chiedono l'applicazione dell'attenuante per danno di speciale tenuità, sostenendo che il valore della benzina sottratta fosse minimo. La Corte rigetta la richiesta, stabilendo un principio importante: per valutare il danno, non si deve considerare solo il valore del bene rubato (la benzina), ma anche il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima, incluso il costo per riparare il tubo tagliato. Poiché il danno totale non era irrisorio, la condanna viene confermata. La sentenza chiarisce quindi come si calcola il danno ai fini dell'applicazione dell'attenuante.
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