Un soggetto si opponeva alla sua estradizione verso la Svizzera, sostenendo che la misura terapeutica stazionaria, sommata alla pena detentiva, potesse configurare un trattamento inumano e una "condanna a vita". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della procedura di estradizione misura terapeutica. La Corte ha stabilito che il sistema svizzero offre sufficienti garanzie, come le revisioni periodiche, per escludere un rischio concreto e attuale di violazione dei diritti fondamentali dell'estradando.
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