La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di droga di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorso mirava a una nuova valutazione delle prove, come la quantità di sostanza e il possesso di un bilancino, e contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge, confermando la decisione dei giudici di merito basata su elementi logici e concreti.
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