La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per il reato di evasione. Il motivo del ricorso era la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, questa specifica doglianza non era stata sollevata nel precedente atto di appello. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., i motivi non dedotti in appello non possono essere presentati per la prima volta in Cassazione, pena l'inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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