Il Procuratore della Repubblica chiedeva la distruzione delle intercettazioni relative a un vecchio caso archiviato contro ignoti. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta, ritenendola troppo generica e priva di motivazioni sull'inutilità dei verbali. Il Procuratore ricorreva in Cassazione, sostenendo che il rifiuto costituisse un atto anomalo in grado di bloccare il procedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non vi è alcuna anomalia nel rifiuto del giudice. Il magistrato ha infatti il dovere di verificare se esistano i presupposti per la distruzione delle intercettazioni. Di conseguenza, il pubblico ministero non si trova di fronte a un blocco insuperabile, ma può semplicemente ripresentare la domanda fornendo i dettagli necessari e dimostrando l'effettiva inutilità dei dati raccolti.
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