La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3218/2024, ha stabilito che in caso di restituzione di somme sequestrate a seguito di un provvedimento di confisca poi revocato, la rivalutazione monetaria non è automatica. L'obbligazione restitutoria è considerata un debito di valuta, che produce interessi legali. La rivalutazione, intesa come risarcimento del maggior danno, spetta solo se l'interessato fornisce la prova specifica che il pregiudizio subito a causa dell'inflazione è superiore agli interessi maturati. Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio per la mancata dimostrazione di tale maggior danno.
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