L'Acquirente ha acquistato un'auto da La Venditrice pagandola con un assegno tratto su un conto corrente chiuso da dieci anni. Condannato per il reato di truffa contrattuale nei primi due gradi di giudizio, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale, stabilendo che l'uso di un assegno non incassabile integra il reato, a nulla rilevando l'eventuale disattenzione della vittima. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso riguardo alla decisione del giudice penale di annullare il contratto di vendita. La Cassazione ha chiarito che il giudice penale non può dichiarare l'annullamento del contratto se la parte civile non lo ha richiesto tempestivamente, e che in presenza di controversie sulla proprietà del bene sequestrato, la decisione spetta esclusivamente al giudice civile.
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