Un'imputata ha presentato ricorso in Cassazione per un errore procedurale in una sentenza. Tuttavia, poiché il tribunale di merito ha corretto autonomamente l'errore prima della decisione della Cassazione, quest'ultima ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'appellante aveva già ottenuto il risultato sperato.
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