Un'associazione datoriale ha deciso di applicare ai propri dipendenti un contratto collettivo diverso da quello precedentemente in vigore, comunicando la disdetta unilaterale del CCNL Sanità Privata. I lavoratori hanno fatto ricorso chiedendo il ripristino del precedente contratto e il pagamento delle differenze di stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'associazione, confermando che la disdetta unilaterale del CCNL da parte del singolo datore di lavoro è illegittima. La clausola di ultrattività del contratto collettivo ne fissa la durata fino al rinnovo, impedendo recessi anticipati. Inoltre, l'associazione ha continuato ad applicare il vecchio contratto anche dopo la scadenza, manifestando con questo comportamento concludente la volontà di mantenerlo attivo. L'associazione perde la causa e viene condannata anche per abuso del processo.
Continua »