Un imputato, condannato per furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici manifesti nella motivazione, escludendo quindi un riesame nel merito della congruità della sanzione.
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