La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, stabilendo che i motivi presentati erano generici e contestavano aspetti, come la quantificazione della pena, che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La decisione sottolinea che l'appello non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado e che la valutazione delle circostanze non è sindacabile in sede di legittimità se non palesemente illogica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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